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22 Marzo 2011

Giorgio e Cristina al Mississauga City Hall, con il Sindaco Hazel McCallion




VOLUNTARY DISCLOSURE


Il programma Italiano di autodenuncia fiscale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.Il provvedimento introduce una procedura per la regolarizzazione delle violazioni connesse agli obblighi di monitoraggio fiscale accessibile da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Più precisamente, potrà aderire alla procedura di collaborazione volontaria chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi derivanti da investimenti o attività finanziarie all’estero. La procedura prevede la possibilità di determinare in misura forfetaria le imposte dovute nel caso in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta sia inferiore a 2 milioni di euro. In tale circostanza, gli uffici potranno applicare un coefficiente di redditività pari al 5% sul valore complessivo della consistenza di fine anno, liquidando l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’ aliquota del 27%. Le irregolarità potranno essere sanate beneficiando dell’ applicazione di sanzioni ridotte in relazione alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2014. Sarà invece possibile aderire alla procedura fino al 30 settembre 2015, previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il contribuente non potrà aderire alla procedura se la richiesta viene presentata dopo che egli abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento per violazioni relative all’ambito oggettivo di applicazione della procedura. La definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione e di pagamento dei relativi debiti tributari è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'art. 2 del provvedimento, inoltre, innalza il limite al di sotto del quale non vi è l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari all’estero, portandolo dagli attuali 10.000 a 15.000 euro
Le procedure di adesione non sono semplici e per questo è indispensabile affidarsi all’assistenza di uno Studio Legale che abbia esperienza in materia fiscale ed internazionale.






15 Marzo 2011

Giorgio Faraglia e Cristina Vescovi con l'avvocato Michael Tibollo dello Studio Legale Tibollo & Associates a Toronto, Ontario.