NEWSLETTER
22 Marzo 2011
Giorgio e Cristina al Mississauga City Hall, con il Sindaco Hazel McCallion
VOLUNTARY DISCLOSURE
Il programma Italiano di autodenuncia fiscale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del
17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014,
recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.Il provvedimento introduce una
procedura per la regolarizzazione delle violazioni connesse agli obblighi
di monitoraggio fiscale accessibile da parte di persone fisiche, società semplici
ed enti non commerciali. Più precisamente, potrà aderire alla procedura di
collaborazione volontaria chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione
nella dichiarazione dei redditi derivanti da investimenti o attività
finanziarie all’estero. La procedura prevede la possibilità di determinare in
misura forfetaria le imposte dovute nel caso in cui la media delle consistenze
risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta sia inferiore a 2 milioni di
euro. In tale circostanza, gli uffici potranno applicare un coefficiente di
redditività pari al 5% sul valore complessivo della consistenza di fine anno,
liquidando l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’
aliquota del 27%. Le irregolarità potranno essere sanate beneficiando dell’
applicazione di sanzioni ridotte in relazione alle violazioni commesse entro il
30 settembre 2014. Sarà invece possibile aderire alla procedura fino al 30
settembre 2015, previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, il contribuente non potrà aderire alla procedura se la richiesta
viene presentata dopo che egli abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento per
violazioni relative all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.
La definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione
e di pagamento dei relativi debiti tributari è demandata a un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge. L'art. 2 del provvedimento, inoltre, innalza il
limite al di sotto del quale non vi è l’obbligo di indicazione nella
dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari
all’estero, portandolo dagli attuali 10.000 a 15.000 euro
Le procedure di adesione non sono semplici e per questo è indispensabile affidarsi all’assistenza di uno Studio Legale che abbia esperienza in materia fiscale ed internazionale.
15 Marzo 2011
Giorgio Faraglia e Cristina Vescovi con l'avvocato Michael Tibollo dello Studio Legale Tibollo & Associates a Toronto, Ontario.